Gianmarco Bondi

Gianmarco Bondi
36° ciclo - Tutor prof. Donato Castronuovo

Email - bndgmr@unife.it

Curriculum Vitae

Titolo tesi - Gli obblighi positivi di tutela penale nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Prospettive evolutive nel contesto delle attività a rischio base lecito”

Abstract - Il presente elaborato affronta la teorica degli obblighi positivi (e negativi) di tutela penale derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’obbiettivo della ricerca è quello di misurare l’incidenza di tale dovere di punire (e di non punire) sull’ordinamento penale italiano, focalizzandosi sulle prospettive offerte dalle attività a rischio base consentito. In primis, vengono presentate le origini, riconducibili alla giurisprudenza della Corte costituzionale federale tedesca degli anni ’70, e le categorie delle positive obligations, distinte in obblighi positivi e negativi e obblighi sostanziali e procedurali. In secundis, vengono trattati gli obblighi di protezione e gli obblighi di incriminazione promananti dai core rights, di cui agli artt. 2, 3 e 4 CEDU, oltre che all’art. 8 CEDU. Gli obblighi di protezione, specialmente afferenti al diritto alla vita (art. 2 CEDU) sono a loro volta ripartiti tra quelli riguardanti vittime determinate o la generalità dei consociati. Gli obblighi di incriminazione sono soprattutto concernenti la tortura (art. 3 CEDU), la schiavitù e il lavoro forzato (art. 4 CEDU), nonché le violazioni della vita privata (art. 8 CEDU). Per ciascuno si prende in esame la compatibilità delle corrispondenti norme incriminatrici contenute nel codice penale e nelle leggi speciali nazionali. Si considera inoltre la rispondenza delle scriminanti di diritto interno con gli artt. 2 e 3 CEDU. In tertiis, viene approfondita l’evoluzione degli obblighi positivi di tutela penale nell’ambito del rischio consentito, specialmente per ciò che concerne l’attività d’impresa e industriale, gli eventi disastrosi causati da fenomeni atmosferici, la circolazione su strada e l’attività medico-sanitaria. Sotto questo profilo, si getta luce sulla giurisprudenza inerente all’accertamento del nesso di causalità e al dovere di punire condotte colpose. Infine, l’attenzione viene spostata sugli obblighi negativi di tutela penale. In questo frangente, si guarda all’esercizio del diritto alla vita privata e di libertà fondamentali, quali la libertà di pensiero, di riunione, e altresì di espressione, come limitazioni all’uso del diritto penale. Uno spazio dedicato è da ultimo riservato alla nozione di chilling effect.