Jacopo Della Valentina

Jacopo Della Valentina
37° ciclo - Tutor Prof. Ciro Grandi

Email - jacopo.dellavalentina@unife.it

Curriculum Vitae

Titolo tesi - "Il principio di prevedibilità tra stabilizzazione del diritto giurisprudenziale e garanzie individuali"

Abstract - Il progetto di ricerca ha come oggetto le prospettive di espansione del principio di prevedibilità e i suoi concreti risvolti applicativi all’interno della matière pénale e ai confini di questa.

I paradigmi classici della legalità penale stanno vivendo un periodo di accentuata crisi che si protrae ormai da quasi trent’anni. Quelle che un tempo costituivano le garanzie di tenuta del sistema appaiono non più idonee, da sole, ad assicurare adeguata tutela ai consociati: una su tutte, la figura della riserva di legge formale. La principale ragione di ciò risiede nell’emersione del nuovo ruolo della giurisprudenza, oggi autentico formante (se non addirittura fonte) del diritto penale. Il fenomeno del diritto giurisprudenziale – pur contribuendo all’imprescindibile evoluzione dell’ordinamento – genera regulae juris che esulano dai canoni classici della legalità penale. I dicta di origine pretoria operano con andamento cripto-retroattivo, spesso frustrando le fondamentali esigenze di garanzia del cittadino. Il principio di prevedibilità, assurto oggi ad autentico diritto umano, in virtù della giurisprudenza di Strasburgo, può astrattamente porsi come nuova frontiera di tutela dei singoli avverso i mutamenti pretori in malam partem, laddove riesca ad assicurare una migliore uniformità nell’attività ermeneutica della giurisprudenza odierna.

Un primo esame del formante giurisprudenziale suggerisce un quadro piuttosto frastagliato e, quantomeno, tridimensionale.

Si pensi anzitutto alla giurisprudenza sovranazionale. La Corte EDU (e, in un certo modo, la Corte del Lussemburgo, sulla scia di questa), come noto, ha fornito un prezioso apporto al consolidamento del principio di prevedibilità, avvalendosi di plurimi parametri. Si tratterebbe, pertanto, di indagarne le più attuali prese di posizione, tenendo presente, da un lato, il rilevante numero di pronunce fondate, ad oggi, sul parametro dell’art. 7 CEDU e, dall’altro lato, le innovazioni che verranno apportate al sistema dal ricorso al recentissimo meccanismo del Protocollo n. 16 alla CEDU.

Vi è poi il formante della giurisprudenza di legittimità, la quale si mostra sofferente ad un recepimento pieno della prevedibilità. Sovente la Suprema Corte, pur ben consapevole delle potenzialità racchiuse nel principio, tende ad aggirarne le relative garanzie. A fronte di fattispecie i cui canoni di tassatività e precisione risultano compromessi, la giurisprudenza assume un chiaro ruolo nomopoietico nel fissare la regula juris, dichiarando prevedibili per il futuro le decisioni relative a tali fattispecie, ma sacrificando inevitabilmente il caso a partire dal quale essa muta paradigma.

Di diverso tenore appaiono i più recenti assestamenti della Corte Costituzionale, sempre più propensa ad accogliere paradigmi idonei a conferire nuova linfa al dibattito in tema di legalità penale.

 Sulla base di tali considerazioni, emergono alcuni spunti meritevoli di approfondimento. Il carattere “trasversale” della prevedibilità consente di accostare all’esame di singoli temi specifici una visione d’insieme della problematica, calata nel contesto dell’ordinamento penale italiano.

È necessario allora esporre brevemente le riflessioni che il principio stimola, evidenziandone i profili ritenuti di maggiore originalità e attualità. Due sono, in particolare, i filoni tematici che, se approfonditi, potrebbero apportare prospettive d’innovazione al sistema.

Il primo, una volta delineato il quadro in cui la prevedibilità opera, attiene alle modalità volte a rendere effettivo l’operare della categoria rispetto al diritto penale sostanziale. Imperativo attuale ed impellente, considerato che la prevedibilità, a fronte di un elevato garantismo di base, non riesce a manifestarsi in tutta la sua potenzialità, in quanto priva – eccettuato forse il meccanismo dello stare decisis (non autentico, bensì) temperato ex art. 618 c. 1-bis c.p.p. – di istituti che ne assicurino l’applicazione. La giurisprudenza, esulando da un vincolo del precedente, tende a sopraffare le istanze di affidamento dei consociati, mediante repentini mutamenti in malam partem che espandono retroattivamente il campo di applicazione delle norme. Non pare infatti sufficiente esortare la classe giurisprudenziale al recupero della deontologia ermeneutica. Di contro, maggiore utilità potrebbe pervenire – si ritiene – da uno studio comparatistico volto al reperimento di soluzioni idonee a garantire un paradigma di legalità in action.

Nella ricerca che si spera di realizzare, altro punto di vivo interesse concerne i contesti di emersione della prevedibilità. Si tratterebbe d’indagare se il connubio tra le categorie di matière pénale e prevedibilità si presti ad assicurare le garanzie tipiche del diritto penale sostanziale rispetto ad alcune aree, considerate formalmente esterne a questo. Se la logica behind the appearences della prevedibilità ha infatti dimostrato effetti dirompenti in settori visti come estranei alla materia penale stricto sensu (si pensi all’ordinamento penitenziario, con Corte cost. 32/2020), altri risultano terreno di aspre diatribe. Un itinerario, ad esempio, dotato di spiccata rilevanza europeistica attiene al sistema delle confische e, più in generale, dei provvedimenti in materia di congelamento di beni, di recente interessato dal Regolamento UE 2018/1805.