Sara Hamado

Sara Hamado
39° ciclo - Tutor - Prof.ssa Carnevale; Prof. Negri

Email - sara.hamado@unife.it

Curriculm Vitae

Titolo tesi - "Trasparenza della P.A. e strategie di prevenzione dell’illegalità nel settore pubblico (D.M. 118 del 02/03/2023)"

Abstract - Inserito all’interno di un contesto giuridico ontologicamente multidisciplinare, che involge il diritto del lavoro, il diritto amministrativo ed altresì penale e processuale, il progetto di dottorato si prefigge, come obiettivo principale della ricerca, l’inquadramento in chiave processualpenalistica dell’istituto del c.d. whistleblowing, soffermandosi, in particolare, sulle frizioni, tutt’ora oggetto di discussione, tra le finalità proprie di tale misura di prevenzione della corruttela ed i principi che conformano invece il processo penale.

Di derivazione anglosassone, lo strumento ha fatto per la prima volta ingresso nell’ordinamento nazionale attraverso la legge n. 190/2012 (c.d. “Severino”), poi modificato con la L. n. 179/2017. La sua disciplina ha subito una recentissima trasformazione attraverso il D.lgs. 24/2023, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937, la quale ha introdotto una serie di norme minime comuni, volte a garantire un elevato livello di protezione ai whistleblowers pubblici e privati, al fine di uniformare le prescrizioni adottate dagli Stati membri nella materia de qua.

Per favorire l’emersione di situazioni di maladministration ed illiceità, compromettenti l’efficacia dell’azione amministrativa, improntata, di contro, alla trasparenza ed integrità, l’apparato legislativo costruisce a garanzia del whistleblower, un sistema multilivello di tutele che contempla, imprescindibilmente, l’anonimia dell’identità del segnalante, nonché misure di sostegno e protezione avverso le potenziali ritorsioni scaturenti dalla divulgazione del nominativo, ed infine ipotesi di limitazione della responsabilità, laddove emergesse, dell’informatore.

La problematica che si vuole approfondire riguarda dunque il profilo della secretazione del nome del segnalante che, sebbene sia volta ad evitare ripercussioni personali e ad incentivare il ricorso alla misura, incontra un limite temporale, nel caso in cui, alle dichiarazioni del predetto, segua l’instaurazione di un procedimento penale. Il riserbo sul suo nominativo cede difatti ineluttabilmente dinanzi ai contrapposti diritti di difesa dell’accusato, dal momento che l’anonimato viene assicurato nei modi e nei limiti dell’art. 329 c.p.p. Ne inferisce che l’identità del segnalante è tenuta riservata fino allo svolgimento dell’atto d’indagine che ne implica la discovery, ovvero, come limite ultimo, sino all’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.

Il progetto di ricerca intende pertanto declinare il whistleblowing nella cornice rituale, allo scopo di verificare come le sue peculiari finalità si rapportino con la complessa meccanica processuale, specie con la fase istruttoria e dibattimentale e, in quest’ultima sede, con l’istituto della testimonianza, interrogandosi se il suo archetipo, così come declinato nel nostro ordinamento, legittimi la potenziale introduzione di meccanismi di protezione del whistleblower coinvolto nel processo penale e se, in caso di risposta affermativa, quale, fra le soluzioni adottabili, realizzerebbe un corretto bilanciamento con i diritti di difesa dell’imputato. Si apre quindi il tema della anonymous witness, quale potenziale sviluppo, all’interno del dibattimento, della segretezza del segnalante. Sul punto deve rilevarsi come la Corte Edu, in netto contrasto rispetto alla legislazione e giurisprudenza interne, non escluda che gli ordinamenti processuali, pur entro limiti specifici, ammettano l’escussione del testimone anonimo. Difatti, nonostante sia manifesto che la prova dichiarativa raccolta da un soggetto “senza identità” si opponga al principio del contraddittorio, cionondimeno, ad avviso della Corte, è necessario bilanciare il right to confrontation (art. 6, par. 3, lett. d) Cedu), con il diritto del teste stesso a non subire pregiudizi alla propria vita, libertà o sicurezza (art. 8 Cedu), laddove sia chiamato a testimoniare in giudizio.

Il lavoro dottorale si propone pertanto di attuare un approccio metodologico, teso alla ricognizione normativa e giurisprudenziale dell’istituto del whistleblowing, evidenziandone, in un’ottica comparatistica, le differenze più pregnanti rispetto alle tutele apprestate ai lanceurs d’alerte, in sede processuale, nelle diverse legislazioni europee, al fine di esaminare se le frizioni tra le esigenze di riservatezza, intrinseche all’istituto in parola, ed i principi del giusto processo italiano implichino un eventuale depotenziamento dell’efficacia delle strategie di prevenzione e repressione della corruzione nel settore pubblico e, in caso, quali correttivi sarebbe più opportuno apportare per assicurare l’effettività dello strumento.