Certificazioni e Autocertificazioni

Per effetto dell'art. 15 della la legge n. 183/2011,  le amministrazioni pubbliche (PA) e i soggetti privati gestori di pubblici servizi NON possono più RICHIEDERE né ACCETTARE dai privati certificati prodotti da Uffici della PA. In questi casi l’utente deve autocertificare il possesso dei requisiti richiesti.

Se si deve presentare un certificato relativo all'iscrizione e alla carriera universitaria a una PA o a un privato gestore di pubblici servizi, si dovrà quindi utilizzare un'autocertificazione.

In applicazione dell'art. 30-bis del D. L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120 dell'11.09.2020, anche i soggetti privati (quali banche, assicurazioni, notai, avvocati, agenzie di servizi ecc.), sono obbligati ad accettare l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti richiesti. Il dichiarante dovrà consegnare al soggetto privato, allegato all'autocertificazione, il consenso scritto a procedere
Negli altri casi (estero), si presenterà una certificazione. Pertanto in ottemperanza alla nuova norma, l’Università degli Studi di Ferrara rilascia solo certificati da utilizzare all’estero.

AUTOCERTIFICAZIONI

Nei casi in cui l'interessato debba dichiarare il possesso di requisiti ad altre Amministrazioni Pubbliche o a privati gestori di pubblici servizi, l’Università, per agevolarlo, ha predisposto tipologie di autocertificazioni riguardanti la carriera universitaria, fruibili accedendo alla propria area riservata.

Nei casi in cui invece l'interessato debba dichiarare agli Uffici dell’Università stati, qualità personali e fatti (cioè quelle informazioni già detenute da altri Uffici Pubblici),  ha a disposizione le due seguenti tipologie di dichiarazione sostitutiva:

  • dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000).
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000).

Tali dichiarazioni sono esenti dall’imposta di bollo (ai sensi dell’art. 37 D.P.R. n. 445/2000).

La mancata accettazione dell’autocertificazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio.

Non sono sostituibili con l’autocertificazione i documenti di seguito elencati:

  • certificati medici, sanitari, veterinari;
  • certificati di origine e conformità alle norme comunitarie;
  • brevetti e marchi.

Il controllo di quanto dichiarato nelle autocertificazioni non avverrà più quindi richiedendo all’utente il certificato originale, ma saranno le amministrazioni a procedere attraverso verifiche d'ufficio.

Severe sanzioni penali sono previste per chi dichiara il falso (ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000).

CERTIFICAZIONI

Per ottenere il rilascio di certificati l'interessato deve farne richiesta all’Ufficio competente.

Nel caso di certificato da produrre in bollo, anche la relativa richiesta sarà soggetta all'imposta di bollo di importo vigente.

La certificazione da produrre all'estero dovrà essere firmata, oltre che dall'addetto al rilascio, anche dal responsabile dell'Ufficio.

I certificati saranno rilasciati entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

MODALITA’ PER EFFETTUARE LA RICHIESTA

La richiesta andrà effettuata utilizzando la procedura online a cui si accede utilizzando il link: 

https://unife.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=richiesta-certificati-con-bollo

la certificazione potrà essere inviata all’indirizzo indicato nella richiesta oppure ritirata, dall’interessato o da persona munita di delega, presso i nostri uffici negli orari di ricevimento sotto riportati previo appuntamento:

Lunedì, mercoledì, venerdì: dalle 11:30 alle 13:00;
Martedì e giovedì: dalle 14:30 alle 15:30.