Libera professione

Ai sensi dell’articolo 40 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, l’esercizio della libera professione intramuraria è compatibile con la formazione specialistica. La suddetta attività può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica, fermo restando che in nessun caso tale attività può rivelarsi pregiudizievole rispetto agli obblighi che discendono in capo allo specializzando. Il medico in formazione specialistica deve preventivamente comunicare al Direttore della Scuola l’eventuale svolgimento di attività in libera professione intramuraria. Tale attività è esclusa dalla copertura assicurativa di cui gode lo specializzando in formazione.

Il Decreto Legge del 30 marzo 2023 n. 34, all’articolo 12, comma 2, così come modificato dalla Legge del 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 338 stabilisce che, fino al 31 dicembre 2026, in deroga alle incompatibilità previste dall’articolo 40 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo rimanendo quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, del Decreto Legge del 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 25 giugno 2019, n. 60, i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi sanitari del Servizio Sanitario Nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali. Gli incarichi in questione sono assumibili anche presso i servizi delle strutture sanitarie private o libero professionali, fermo rimanendo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale del Servizio Sanitario Nazionale. La retribuzione integrativa spettante agli specializzandi in relazione agli incarichi in questione sarà corrisposta solo per l'attività svolta presso le strutture del Sistema Sanitario Nazionale.