CLINICHE LEGALI 2018 - "missione compiuta” per l’Avv. Rita Mazzanti e il gruppo della clinica legale di diritto del lavoro

CLINICHE LEGALI 2018 - Il Tribunale di Ferrara (sez. lavoro) ha riconosciuto l’illegittimità del distacco transnazionale: “missione compiuta” per l’Avv. Rita Mazzanti e il gruppo della clinica legale di diritto del lavoro

 

Grande soddisfazione per il gruppo della clinica legale di diritto del lavoro (a.a. 2017/2018) coordinato dalla Prof.ssa Silvia Borelli: con la sentenza n. 49 del 2020 il Tribunale di Ferrara ha infatti riconosciuto l’illegittimità del distacco transnazionale che ha visto come protagonista una lavoratrice rumena impiegata, al tempo dei fatti in causa, presso una casa famiglia per anziani sita nella provincia di Ferrara.

Il lavoro svolto dal gruppo della clinica legale ha riguardato la ricostruzione degli effettivi rapporti intercorrenti tra i soggetti in causa: la lavoratrice risultava infatti essere stata assunta da una società con sede in Romania - con la quale mai aveva intrattenuto rapporti in precedenza né in Italia, né in Romania - che, formalmente, non sembrava avere alcun rapporto con il soggetto che in concreto esercitava i poteri datoriali. Tale società rumena non aveva però in gestione la casa famiglio presso cui era impiegata la lavoratrice: l’attività di gestione era infatti in mano a una diversa società con sede in Slovenia di cui risultava unico socio proprio la persona che esercitava in concreto i poteri datoriali. Le due società risultavano formalmente legate da un contratto di prestazione di servizi in base al quale la società rumena (prestatrice) avrebbe dovuto assicurare dei non meglio definiti “servizi support” in favore della società slovena (beneficiaria); pertanto la lavoratrice, formalmente assunta dalla società rumena, avrebbe dovuto essere distaccata presso la società slovena in forza di tale contratto. Data questa intricata situazione di fatto, il Tribunale di Ferrara ha riconosciuto sia la non autenticità del distacco transnazionale in applicazione della norma di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 136/2016 sia la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la lavoratrice e la società slovena gestrice della casa famiglia; inoltre il giudice del lavoro ha altresì dichiarato l’inefficacia del licenziamento intimato in forma orale alla lavoratrice con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e condanna alla corresponsione dell’indennità di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 23/2015.

La pronuncia rende merito al lavoro svolto dall’Avv. Rita Mazzanti coadiuvata dal gruppo della clinica legale di diritto del lavoro (a.a. 2017/2018) coordinato dalla Prof.ssa Silvia Borelli e di cui hanno fatto parte: l’Avv. Sarah Barutti, Massimiliano Diolaiti (ufficio vertenze CGIL) e gli - allora - studenti Silvia Masiero e Riccardo Tonelli.

Sentenza n. 49/2020 del Tribunale di Ferrara