Zaccaria Mariavittoria
Dottorato di Ricerca in Tutor Prof. Pietro Franzina Titolo tesi «L’applicabilità del principio di proporzionalità all’Articolo 194 TFUE. Il caso delle energie rinnovabili.»
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Posta elettronica | mariavittoria.zaccaria@unife.it |
Curriculum Vitae | CV |
Abstract |
La presente ricerca si sviluppa dall’idea che l’articolo 194 TFUE – così come oggi formulato – non costituisca una base giuridica efficiente per la regolamentazione a livello comunitario dell’energia e, in particolare, dell’energia rinnovabile. Ad oggi l’Unione, pur formalmente investita del potere di adottare norme in materia energetica, non può sostanzialmente incidere in alcun modo sulla scelta del mix energetico degli Stati Membri, se non con procedura legislativa speciale (unanimità al Consiglio, e quindi potere di veto per gli Stati Membri). Questo è quanto si evince dal combinato disposto degli articoli 192 e 194 TFUE. Ma come può un atto che – ad esempio – determina le quote di rinnovabili in Europa non incidere sul mix energetico degli Stati? Il presente lavoro intende fornire un’interpretazione dell’articolo 194 TFUE che permetta all’Unione di legiferare in materia di energia senza concedere il potere di veto agli Stati Membri e, allo stesso tempo, mantenere in capo agli Stati un certo potere derogatorio, che permetta loro di allocare al meglio le proprie risorse energetiche, pur rispettando i vincoli europei. In tal senso, si ritiene che l’applicazione del principio di proporzionalità (sia come elaborato dalla CGUE sia come incardinato nell’articolo 5TUE) possa essere un valido strumento. L’obiettivo è quindi dimostrare che (i) gli atti adottati sulla base dell’articolo 194 TFUE sono di per sé proporzionati qualora raggiungano gli obiettivi prefissati dalla norma stessa, (ii) all’interno di tali obiettivi, gli Stati Membri hanno comunque un margine derogatorio commisurato alle esigenze territoriali, economiche ecc., purché tale deroga sia sottoposta e superi il test di proporzionalità, (iii) l’articolo 192 e 194 TFUE sono due disposizioni distinte e configgenti, che non possono dare luogo ad atti con duplice base. |