Massimo Bolzonaro
Dottorato di Ricerca in Tutor Prof. Guido Casaroli Titolo tesi «LA RINNOVATA FISIONOMIA DELL’ILLECITO PENALE AL COSPETTO DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE»
|
|
---|---|
Posta elettronica | massimo.bolzonaro@unife.it |
Curriculum Vitae | cv |
Abstract |
Il presente progetto di ricerca si propone di indagare l’impatto che il principio di precauzione, sancito dall’art. 191 par. 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, ha sul diritto penale interno. In particolare, premessa la generale tendenza espansiva del diritto europeo sul diritto penale nazionale, scopo della presente indagine è quello di valutare le spinte in senso estensivo innescate dalla logica precauzionale sia nella dimensione astratta della posizione delle norme, sia sul piano concreto della loro interpretazione ed applicazione. Sempre più spesso, per vero, esso viene invocato dalla dottrina quale presupposto di scelte legislative e giurisprudenziali o quale vero e proprio criterio interpretativo. Da qui la necessità di una chiara demarcazione delle modalità attraverso le quali il suddetto principio europeo interviene a definire o ad integrare la struttura dell’illecito penale nell’area del rischio. In tale contesto, non può essere trascurato il processo, denunciato da tempo, di flessione dei principi e delle categorie classiche del diritto penale, a fronte delle domande di tutela ingenerate dalle dimensioni e morfologie inedite dei rischi contemporanei. Diviene necessario, dunque, stabilire se, come autorevoli - seppur minoritari - orientamenti dottrinali sostengono, risulti possibile in qualche misura, avallare impostazioni interpretative che, nei contesti di incertezza scientifica, riconoscono alle categorie fondamentali una fisionomia dogmatica ed una struttura normativa diversificata. Per poter impostare correttamente il discorso sulla possibile evoluzione del ruolo svolto dal principio in parola nella dogmatica penale, in una prospettiva de lege lata, una direzione di ricerca fondamentale è quella diretta a verificare la compatibilità delle fattispecie incriminatrici che dipendono da una logica di precauzione con le istanze garantistiche che delimitano il potere punitivo dello Stato, ed in particolare con il principio di offensività. Più in generale, seguendo le premesse e la linea argomentativa sintetizzate in precedenza, si tratta di verificare se il Vorsorgeprinzip possa costituire un “criterio interpretativo” di fattispecie di reato già esistenti ed in che limiti, invece, possa ispirare un intervento legislativo futuro. Conseguentemente, si ritiene che una linea di ricerca di particolare interesse sia quella che argomenta nella direzione del superamento del modello contravvenzionale nei proteiformi settori della sicurezza. Infine, spostandosi su un piano di indagine differente, occorre verificare se e fino a che punto il principio in oggetto possa intervenire in funzione integrativa dei criteri di imputazione in contesti caratterizzati da condizioni di incertezza scientifica. Non mancano di affiorare, infatti, le potenziali interferenze del nuovo principio sull’operatività di istituti controversi, come la causalità e la colpa, la cui funzione imputativa è costantemente soggetta alla deformazione che vi impone la crescente richiesta di tutela.
|